Computer aziendale e controlli: la Cassazione conferma il licenziamento per uso scorretto dei dati
Per questo motivo, le tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori in materia di controlli a distanza (art. 4, Legge n. 300/1970) si estendono anche all’utilizzo di pc, internet e posta elettronica.
In pratica, se il datore di lavoro intende monitorare le attività svolte sul computer aziendale, deve informare preventivamente il lavoratore di questa possibilità.
Le regole per l’uso del computer aziendale
Quando un dipendente riceve un computer per uso esclusivamente lavorativo o misto, l’azienda deve fornire regole chiare sull’utilizzo degli strumenti informatici.
Queste regole – contenute di norma in un disciplinare tecnico o policy interna – stabiliscono cosa è consentito e cosa no: per esempio, evitare di scaricare file non autorizzati, visitare siti a rischio o diffondere dati riservati.Il Garante per la Privacy, nelle Linee guida su posta elettronica e internet (doc. web n. 1387978), ha chiarito che il lavoratore deve essere anche informato della possibilità di controlli successivi, eseguiti nel rispetto della legge.
In questo modo, l’azienda tutela sia i propri sistemi informativi sia la riservatezza dei dati trattati.
La sentenza della Cassazione
Su questi principi si fonda la sentenza n. 28365 del 27 ottobre 2025 della Corte di Cassazione, che ha confermato il licenziamento di un dipendente per divulgazione non autorizzata di dati e documenti aziendali.Nel caso esaminato, l’azienda aveva dimostrato di aver fornito al personale una policy aziendale sull’uso delle dotazioni informatiche, che prevedeva la possibilità di controlli in caso di anomalie e l’applicazione di sanzioni disciplinari in caso di violazioni.Questa preventiva informazione ha reso legittimo anche l’uso, da parte dell’azienda, di dati raccolti prima dell’allarme informatico che aveva fatto emergere il sospetto di comportamenti anomali.
Un uso scorretto e massiccio dei dati
Le verifiche hanno poi rivelato che, in soli sei mesi, il lavoratore aveva effettuato oltre 54.000 accessi al sistema informatico, inviando a 125 indirizzi e-mail più di 10 milioni di record contenenti dati personali, informazioni aziendali e documenti contabili.
Un comportamento di questo tipo – ha osservato la Corte – espone l’azienda a gravi rischi sanzionatori da parte del Garante per la Privacy e compromette irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra datore e dipendente, giustificando così il licenziamento per giusta causa.
Il principio ribadito
Secondo i giudici, il lavoratore aveva agito con piena consapevolezza, violando in modo intenzionale e reiterato le regole aziendali e i doveri di fedeltà e diligenza previsti dal contratto.
La Cassazione ha quindi ribadito che l’uso improprio del computer aziendale e la divulgazione di informazioni riservate rappresentano condotte di estrema gravità, che legittimano la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.
Articolo ripreso da FederPrivacy