Il video girato dall’influencer viola la privacy anche se il minore è di spalle ma riconoscibile dal contesto, e in ogni caso serve uno specifico consenso.e” solo perché ripreso di spalle.

Pubblicare sui social un video che ritrae un minore può violare la privacy anche quando il volto non è ripreso frontalmente, se il contesto consente comunque di identificarlo. Questo è quanto ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 725 del 27 novembre 2025, ribadendo i limiti e i requisiti del trattamento di dati personali inerenti ai minori.

La vicenda prende le mosse dalla diffusione, attraverso profili social come Instagram, TikTok e Facebook, di un video realizzato da un “influencer” per promuovere un istituto scolastico. Nel filmato, una studentessa è ripresa mentre suona il pianoforte. Secondo la scuola, la giovane non sarebbe stata inquadrata in modo tale da essere riconosciuta. Tuttavia, il Garante ha ricordato che l’identificazione non dipende solo dal volto: elementi come l’ambiente, l’abbigliamento o altri dettagli possono rendere il minore riconoscibile, realizzando comunque un trattamento di dati personali.

Un ulteriore profilo critico riguarda il consenso raccolto. I genitori avevano firmato un’autorizzazione generica all’uso delle immagini per attività scolastiche, ma non era stata prevista alcuna informazione né consenso specifico sulla diffusione dei contenuti sui social con finalità promozionali. Per il GDPR è invece necessario un consenso esplicito, informato e inequivocabile, proporzionato alla finalità concreta della pubblicazione.

Il provvedimento sottolinea anche un altro errore procedurale: l’influencer che ha realizzato il video non era stato formalmente designato come responsabile del trattamento da parte della scuola, come richiede il Regolamento europeo quando un soggetto esterno tratta dati per conto del titolare.

Per la violazione contestata, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa di 2.000 euro. Nella sua motivazione l’Autorità ha richiamato scuole e altri soggetti coinvolti a rispettare le regole sulla privacy dei minori, ricordando che questa non può essere sacrificata in nome di esigenze promozionali o di marketing, e invitando a porre massima cautela anche quando si ritiene che un soggetto non sia “identificabile” solo perché ripreso di spalle.

Articolo ripreso da FederPrivacy